L'Assemblea  Regionale  Siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di  legge n. 1095 - stralcio I dal
titolo   «Riproposizione  di  norme  in  materia  di  concessione  di
contributi  straordinari»,  pervenuto  a  questo  Commissariato dello
Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 28  dello  statuto
speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  Regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  Ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  Regione  per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il Presidente della
Regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  Bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    Il  disegno  di  legge,  oggetto  del  presente  atto di gravame,
ripropone  con  modifiche il testo dell'art. 21, comma 22 del disegno
di  legge  n. l084  impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione  e  prevede  l'istituzione  di  un  fondo destinato alla
concessione  di  contributi  straordinari  ad  enti  ed  associazioni
operanti in diversi settori per il raggiungimento dei rispettivi fini
statutari  e  per  l'organizzazione di manifestazioni ed attivita' di
rilievo collettivo.
      La  nuova  formulazione della norma, tuttavia, appare anch'essa
meritevole  di  censura  sebbene  limitatamente  alla  parte  in  cui
prevede,  al  comma  2  dell'art.  1,  che la Commissione legislativa
«Bilancio» esprima il proprio parere sulla concessione dei contributi
in  questione  da  parte  dell'Assessorato  regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.
    Codesta  eccellentissima Corte con sentenza n. 2 del 1959 ha gia'
avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimita' della attribuzione di
competenze   su  atti  amministrativi  alle  Commissioni  legislative
essendo  tale  attribuzione  del  tutto  estranea  alle funzioni che,
secondo   l'art. 4   dello   statuto   speciale,   caratterizzano  le
Commissioni   legislative  permanenti,  quali  organi  dell'Assemblea
regionale.