L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 20 gennaio 2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio I dal titolo «Riproposizione di norme in materia di concessione di contributi straordinari», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006. L'Assemblea Regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie» per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate, impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'. In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la rivisitazione del testo precedentemente approvato. Il disegno di legge, oggetto del presente atto di gravame, ripropone con modifiche il testo dell'art. 21, comma 22 del disegno di legge n. l084 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e prevede l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni operanti in diversi settori per il raggiungimento dei rispettivi fini statutari e per l'organizzazione di manifestazioni ed attivita' di rilievo collettivo. La nuova formulazione della norma, tuttavia, appare anch'essa meritevole di censura sebbene limitatamente alla parte in cui prevede, al comma 2 dell'art. 1, che la Commissione legislativa «Bilancio» esprima il proprio parere sulla concessione dei contributi in questione da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali. Codesta eccellentissima Corte con sentenza n. 2 del 1959 ha gia' avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimita' della attribuzione di competenze su atti amministrativi alle Commissioni legislative essendo tale attribuzione del tutto estranea alle funzioni che, secondo l'art. 4 dello statuto speciale, caratterizzano le Commissioni legislative permanenti, quali organi dell'Assemblea regionale.